Corte di Cassazione sentenza 12 dicembre 2018 n. 32148

Bancario – contratto di mutuo ancora al franco svizzero – domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso degli interessi e violazione dell’art. 1284 c.c. – nuovi profili di nullità sviluppati solo in comparsa conclusionale – ammissibilità.

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall’istante, essendo detta domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché essa è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.

La sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte, corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi, sia per petitum.

A fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, sussiste sempre l’imprescindibile potere-dovere del giudice di rilevare anche d’ufficio tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall’attore, purché la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti.