Tribunale di Latina sentenza 09 febbraio 2021 n. 255

Bancario – Contratto di mutuo – Nullità della clausola risolutiva espressa ed importanza dell’inadempimento – Mancato pagamento di una rata nel termine di 180 giorni previsti dall’art. 40 TUB, irrilevanza.

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più clausole specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, sicché in tale ultimo caso si deve valutare l’importanza dell’inadempimento in relazione alla economia del contratto stesso.

Il mancato pagamento di una sola rata del mutuo entro il termine dei 180 giorni previsti dall’art. 40 TUB non rappresenta un grave inadempimento che legittima, in assenza dell’efficacia della clausola risolutiva espressa la risoluzione del contratto di mutuo.