Tribunale di Latina sentenza 17 dicembre 2018 n. 3040

12Bancario –mutuo – legittima aspettativa del cliente all’erogazione del mutuo – interruzione ingiustificata delle trattative da parte della banca – violazione dei canoni di correttezza e buonafede – pregiudizio risarcibile – sussistenza.

La banca che abbia fatto insorgere in capo al proprio cliente la legittima aspettativa ad una imminente stipulazione del contratto di mutuo, risponde per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. qualora, abbia comunicato a distanza di tempo di “non essere interessata commercialmente all’operazione richiesta” interrompendo ingiustificatamente le trattative in corso, tenuto conto anche dei principi di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

In tale ipotesi, il risarcimento del danno deve essere circoscritto al solo interesse negativo costituito dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, nonché dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale presso altri istituti e può essere liquidato anche in via equitativa sulla base di criteri logici e non arbitrari.