Tribunale di Latina sentenza 31 dicembre 2019 n. 3113

Bancario – contratto di locazione finanziaria – violazione del divieto del patto commissorio – applicabilità dell’art. 1526 c.c. avente carattere imperativo e nullità della clausola contrattuale in contrasto con tale disposizione – nullità del c.d. patto di deduzione.

Il divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. si estende a qualunque negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il fine vietato dal Legislatore ed opera, quindi, anche in ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui. Consegue, che la violazione del patto commissorio può sussistere anche al di fuori del negozio c.d. di lease-back nel quale vi è identità tra il soggetto venditore e quello utilizzatore del bene.

Nel contratto di leasing traslativo trova applicazione la norma contenuta nell’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni da quest’ultimo già corrisposti ed il riconoscimento all’istituto di leasing di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.

Consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati sino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.

Va dichiarata nulla la clausola contrattuale che attribuisca al concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore e di conseguente risoluzione di diritto del contratto, la facoltà di trattenere i canoni di locazione già corrisposti e di pretendere altresì i canoni successivi attualizzati oltre al prezzo di acquisto finale.