Corte di Appello Roma sentenza 17 febbraio 2021 n. 1229

Bancario – Apertura di credito in conto corrente – Mancata produzione integrale degli estratti conto, conseguenze – Nullità della clausola anatocistica nei contratti stipulati in epoca precedente alla Delibera CICR 09.02.2000, necessità di nuova pattuizione scritta. Inidoneità della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Nullità della CMS

Ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo e per la ripetizione dell’indebito, qualora  produca solo parte degli estratti conto, il conteggio del dare e dell’avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.

Le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima della entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera stessa, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi e necessaria una espressa pattuizione scritta, non essendo sufficiente la mera pubblicizzazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale.

Le clausole di previsione della CMS devono ritenersi nulle per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione, senza alcun riferimento alla periodicità del calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della stessa.